La mediazione familiare
La Mediazione Familiare origina negli Stati Uniti quando negli anni 70” John Haynes, formula una teoria della mediazione “ pura” ovvero separata sia dall’ambito terapeutico che da quello legislativo.
Persona estremamente sensibile, professionista esperto, ha realizzato da pioniere nella pratica operativa della mediazione, un quadro teorico –pratico che si riassume in tre concetti: l’ascolto, il rispetto, l’accordo, la mediazione dei conflitti diventa, allora, un processo a lungo termine in cui ogni incontro riflette piccoli passi verso un obiettivo comune, negoziandone il successo “finale” attraverso la gestione del conflitto stesso.
Dagli Stati Uniti la cultura della mediazione si diffonde in Europa occidentale, specie nei paesi di lingua inglese e francese, sino ad approdare in Italia, quando con l’aumento del numero delle separazioni e dei divorzi, comincia a farsi strada la necessità di introdurre e legiferare la Mediazione Familiare, di fatto sul finire degli anni 80”, in seguito alla riforma del Diritto di Famiglia, si introduce la mediazione come forma di intervento- contenimento della conflittualità coniugale e genitoriale a seguito di una separazione o di un divorzio.
Punti di forza della Mediazione Familiare.
- la mediazione è un intervento circoscritto su obiettivi pre- definiti;
- gli argomenti sono trattati in successione;
- ha una durata limitata nel tempo con ha finalità pratiche;
- prevede la presenza di entrambe le parti, quindi è congiunta;
- lavora sul presente per arrivare al futuro;
- si articola su un sistema che ha già avviato un cambiamento, la separazione o il divorzio;
- tende a creare un nuovo equilibrio tra le parti.
Obiettivi della Mediazione Familiare:
- ridurre il conflitto;
- facilitare la comunicazione;
- identificare e chiarire l’oggetto del litigio;
- fare un buon uso del sistema legale;
- arrivare ad un’intesa relativa alle questioni discusse.
Per un buon funzionamento del processo di Mediazione occorre che:
- durante gli incontri ogni azione legale o procedimento giudiziario sia sospeso;
- durante il colloquio si stabilisca e sia mantenuto un clima di cooperazione, si sia disponibili all’ascolto, siano esposti con chiarezza i bisogni di ciascuna delle parti;
- ognuno dei presenti si impegni a fornire tutte le informazioni necessarie in ambito finanziario, senza divulgare quelle ricevute;
- i genitori si impegnino a salvaguardare il benessere dei figli, i loro bisogni e le loro aspettative rispetto alla presenza di entrambi nel loro percorso di crescita.
Chiarito ciò il Mediatore Familiare garantisce il segreto professionale ed in virtù di ciò non può essere chiamato a testimoniare in Tribunale.